Art. 8.
(Norme sugli ex ospedali psichiatrici).

      1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei malati di mente. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche non li rendano adatti alla trasformazione nelle nuove strutture previste dalla presente legge, può esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato sia destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per il loro funzionamento.
      2. L'attività e il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità situati negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle strutture dei DSM all'atto della loro istituzione.
      3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di durata almeno ventennale,

 

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con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli alle attività dei DSM.
      4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti e alle associazioni convenzionati e del privato sociale beni di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente.